Che cosa si può fare, una volta patentati
Fonti verificate il 9 settembre 2026
Potenza
Cinquecento watt di potenza di picco, in fisso come in mobile e portatile, fatte salve eventuali limitazioni del PNRF. La norma definisce la p.e.p. come potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione: è potenza al cavo, non potenza irradiata.
Frequenze
Solo quelle attribuite in Italia al servizio di radioamatore e di radioamatore via satellite dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. L’allegato 26 non contiene un elenco: rinvia al PNRF, dove le attribuzioni sono sparse in tre tabelle e distinte fra primarie e secondarie.
Identificazione
Il nominativo va ripetuto all’inizio e alla fine delle trasmissioni e ogni dieci minuti nel corso di esse; nelle trasmissioni numeriche a pacchetto deve essere contenuto in ogni pacchetto.
I divieti
- Uso della stazione da parte di persona diversa dal titolare, salvo che sia munita di patente e operi sotto la diretta responsabilità del titolare, usando il nominativo della stazione trasmittente.
- Comunicazioni che non siano in linguaggio chiaro; in telegrafia e dati, solo codici internazionalmente riconosciuti.
- Uso del segnale di soccorso e di segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.
- Intercettazione di comunicazioni che non si ha titolo a ricevere, e divulgazione a terzi di quanto intercettato o involontariamente captato.
In mobile, e fuori casa
Fuori dalla sede dell’impianto l’attività si svolge con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. Nel territorio nazionale l’esercizio temporaneo fuori dalla propria residenza o domicilio non richiede comunicazione alcuna; l’ubicazione della stazione in un domicilio diverso da quello autorizzato va invece comunicata preventivamente, e se comporta la variazione del nominativo va chiesto un nominativo nuovo.
Apparati e antenne
Gli apparati acquistati, modificati o autocostruiti devono rispondere ai requisiti tecnici della normativa internazionale di settore. Per le antenne si applicano l’art. 209 del Codice e le norme tecniche, urbanistiche, ambientali e di tutela della salute pubblica; l’impianto non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Controlli
I locali e gli impianti devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e la dichiarazione relativa all’autorizzazione deve accompagnare la stazione ed essere esibita a richiesta.
Emergenze e servizio
In caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico l’Autorità competente può autorizzare collegamenti oltre i limiti dell’art. 134. Può inoltre essere consentita la radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero.