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Quiz Radioamatori

Che cosa si può fare, una volta patentati

La patente non è il traguardo, è il permesso. Quello che si può e non si può fare in aria sta negli articoli da 11 a 17 dell’allegato 26 e in poche righe del Codice — ed è anche buona parte della parte C del programma d’esame, quindi conviene conoscerlo prima, non dopo.

Fonti verificate il 9 settembre 2026

Potenza

Cinquecento watt di potenza di picco, in fisso come in mobile e portatile, fatte salve eventuali limitazioni del PNRF. La norma definisce la p.e.p. come potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione: è potenza al cavo, non potenza irradiata.

Fonte: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 15 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

Frequenze

Solo quelle attribuite in Italia al servizio di radioamatore e di radioamatore via satellite dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. L’allegato 26 non contiene un elenco: rinvia al PNRF, dove le attribuzioni sono sparse in tre tabelle e distinte fra primarie e secondarie.

Fonti: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 11 — verificato il 9 settembre 2026 · D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 135, comma 2 — verificato il 9 settembre 2026 · PNRF, d.m. 31 agosto 2022 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

Identificazione

Il nominativo va ripetuto all’inizio e alla fine delle trasmissioni e ogni dieci minuti nel corso di esse; nelle trasmissioni numeriche a pacchetto deve essere contenuto in ogni pacchetto.

Fonte: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 12, comma 6 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

I divieti

  • Uso della stazione da parte di persona diversa dal titolare, salvo che sia munita di patente e operi sotto la diretta responsabilità del titolare, usando il nominativo della stazione trasmittente.
  • Comunicazioni che non siano in linguaggio chiaro; in telegrafia e dati, solo codici internazionalmente riconosciuti.
  • Uso del segnale di soccorso e di segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.
  • Intercettazione di comunicazioni che non si ha titolo a ricevere, e divulgazione a terzi di quanto intercettato o involontariamente captato.
Fonte: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 12, commi 2, 5, 7 e 8 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

In mobile, e fuori casa

Fuori dalla sede dell’impianto l’attività si svolge con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. Nel territorio nazionale l’esercizio temporaneo fuori dalla propria residenza o domicilio non richiede comunicazione alcuna; l’ubicazione della stazione in un domicilio diverso da quello autorizzato va invece comunicata preventivamente, e se comporta la variazione del nominativo va chiesto un nominativo nuovo.

Fonti: D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 134, comma 2 — verificato il 9 settembre 2026 · Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 13 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

Apparati e antenne

Gli apparati acquistati, modificati o autocostruiti devono rispondere ai requisiti tecnici della normativa internazionale di settore. Per le antenne si applicano l’art. 209 del Codice e le norme tecniche, urbanistiche, ambientali e di tutela della salute pubblica; l’impianto non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Fonte: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), artt. 16 e 17 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

Controlli

I locali e gli impianti devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e la dichiarazione relativa all’autorizzazione deve accompagnare la stazione ed essere esibita a richiesta.

Fonte: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 14 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

Emergenze e servizio

In caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico l’Autorità competente può autorizzare collegamenti oltre i limiti dell’art. 134. Può inoltre essere consentita la radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero.

Fonte: D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. 141 e 142 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti
Fonte di questa pagina: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), artt. 11-17 — verificato il 9 settembre 2026 · D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. 134, 140-144 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti

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