Come si diventa radioamatore in Italia
Fonti verificate il 9 settembre 2026
Il percorso, in tre atti
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Patente di operatore
si prende con un esame
Certifica che sapete come funziona una stazione. Non scade e non si rinnova: nel Codice e nell’allegato 26 non c’è alcuna previsione di durata per la patente.
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Nominativo di stazione
rilasciato entro 30 giorni
La sigla che vi identifica in aria. Si chiede con domanda in bollo tramite procedura telematica; l’ispettorato lo rilascia entro trenta giorni dalla ricezione.
Fonti: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 7, comma 1 · D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 139 - 3
Autorizzazione generale
validità fino a dieci anni
È ciò che permette materialmente di trasmettere, e l’unico dei tre titoli che scade. Si consegue con una dichiarazione, non attendendo un provvedimento.
Fonti: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), art. 1, commi 1 e 2 · D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. 135 e 138
Prima di cominciare: i requisiti
L’art. 137 del Codice pone quattro condizioni per l’impianto e l’esercizio della stazione: cittadinanza di un Paese UE o SEE o di un Paese con accordi di reciprocità, oppure residenza in Italia; età non inferiore a quattordici anni; possesso della patente; assenza di condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e di misure di sicurezza e prevenzione.
Passo 1 — La patente di operatore
La patente si consegue superando un esame davanti a una commissione costituita presso l’ispettorato territoriale competente. La domanda di ammissione va inviata, in bollo, all’ispettorato della regione di residenza, con fotocopia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità e l’attestazione del versamento del contributo d’esame.
L’esame consiste in una prova scritta o orale sugli argomenti del sub allegato D, e si supera rispondendo correttamente al 60% delle domande somministrate. Il MIMIT indica oggi una prova scritta di 50 domande a risposta multipla: trenta risposte esatte.
Il bivio: prova completa o con esonero parziale
Qui il percorso si divide, ed è la biforcazione che manda in confusione più persone. Nel linguaggio corrente si parla di esame «completo» e di esame «parziale». Il decreto quelle due parole non le usa: parla dell’esame, e dell’esonero parziale dagli argomenti indicati nella parte A del programma per chi possiede uno dei titoli elencati dall’art. 5. La differenza pratica è su quali parti del sub allegato D si viene esaminati.
Prova completa
Chi non possiede nessuno dei titoli dell’art. 5
- ATecnica
- BProcedure
- CRegolamentazione
Si presenta il modulo del sub allegato F. L’esame verte su tutte e tre le parti del programma, dalla legge di Ohm alla legislazione nazionale.
Con esonero parziale
Chi possiede uno dei titoli dell’art. 5
- ATecnica
- BProcedure
- CRegolamentazione
Si presenta il modulo del sub allegato G, allegando il titolo. Il possesso del titolo comprova la conoscenza della parte A: restano le parti B e C, cioè regole d’esercizio e regolamentazione.
Quando si sostiene
Gli esami si svolgono almeno una volta l’anno; nella prassi le sessioni sono due, con domande entro il 10 maggio e il 10 ottobre. Le date e le finestre effettive le fissa ogni ispettorato entro il 30 aprile nel proprio atto di programmazione — ed è quello, non la regola generale, il documento da leggere.
Superata la prova, ai candidati è rilasciata la certificazione HAREC del sub allegato E: il certificato d’esame armonizzato che rende la vostra qualifica leggibile dalle amministrazioni degli altri Paesi CEPT.
Passo 2 — Il nominativo di stazione
Ottenuta la patente si chiede il nominativo: domanda in bollo, tramite procedura telematica, all’ispettorato competente per territorio. L’ispettorato lo rilascia per via telematica entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
Il nominativo è formato dalla lettera I, eventualmente seguita da una seconda lettera, poi da una cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Non lo scegliete voi: lo assegna il Ministero, e solo il Ministero può modificarlo. Fa eccezione la possibilità di chiedere, se disponibile, il nominativo di un coniuge o di un parente in linea retta deceduto.
Passo 3 — L’autorizzazione generale
È il titolo che permette materialmente di trasmettere. Si consegue — al pari del rinnovo — presentando all’ispettorato territoriale competente la dichiarazione del modello sub allegato A, con l’attestazione del versamento del contributo. Ha validità fino a dieci anni. Il Ministero indica di presentarla entro trenta giorni dall’acquisizione del nominativo, e di rinnovarla con sessanta giorni di anticipo sulla scadenza.
Quanto costa, in tutto
| Voce | Importo | Quando |
|---|---|---|
| Contributo esame | 25,00 € | Con la domanda di ammissione |
| Bollo sulla domanda d’esame | 16,00 € | Con la domanda di ammissione |
| Bollo sulla domanda di nominativo | 16,00 € | Dopo l’esame |
| Autorizzazione generale | 50,00 € una tantum | Alla richiesta e a ogni rinnovo |
Dove si fa tutto questo
Le istanze si presentano sul portale Radioamatori del MIMIT, attivo dall’11 maggio 2026 all’indirizzo ispcmi.mimit.gov.it, con SPID, CIE o CNS. Fino a quella data si usava appradioamatori.invitalia.it: se una guida vi manda ancora lì, sta descrivendo il sistema precedente.