Posso rinunciare all’autorizzazione generale?
Sì: il d.m. 19 aprile 2023 fa salva espressamente la facoltà di rinunciare secondo l’art. 118 del Codice. Il contributo già versato però non viene restituito.
Fonti verificate il 9 settembre 2026
Nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del titolo, il contributo versato rimane acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.
Fonte: D.m. 19 aprile 2023 (contributi), art. 35, comma 3, dell’allegato n. 25 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti
Fonte di questa risposta: D.m. 19 aprile 2023 (contributi), art. 3, comma 3 — verificato il 9 settembre 2026 · D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 118 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti