Che cosa succede se non passo l’esame?
Né il Codice né l’allegato 26 prevedono un numero massimo di tentativi o un periodo di attesa: si ripresenta la domanda per una sessione successiva, con un nuovo bollo e un nuovo contributo. Nessuna norma limita la ripetizione.
Fonti verificate il 9 settembre 2026
Una possibilità concreta prevista almeno da un ispettorato: il candidato impossibilitato a presenziare alla sessione può chiedere formalmente che l’istanza già presentata resti valida per la prima sessione utile dell’anno successivo, senza ripresentare la domanda.
Fonte: Atto di programmazione esami 2026 (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), art. 1 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti
Fonte di questa risposta: Allegato 26 al Codice (d.m. 1° marzo 2021), artt. 3 e 4 — verificato il 9 settembre 2026 · D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 136 — verificato il 9 settembre 2026 · tutte le fonti